Art. 11.
(Finalità del Piano nazionale triennale e dei piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo).

      1. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali per lo sviluppo e la valorizzazione dello spettacolo dal vivo sono strumenti di programmazione volti a definire le azioni che lo Stato, le regioni, le province e i comuni intendono realizzare al fine di promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.
      2. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali definiscono altresì gli obiettivi di tipo artistico-culturale, sociale ed economico-finanziario dei soggetti pubblici di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, finanziati direttamente dallo Stato, dalle regioni, dalla province e dai comuni.
      3. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali stabiliscono altresì i criteri e le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione di carattere qualitativo e quantitativo. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei

 

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soggetti interessati al finanziamento determina una riduzione dei finanziamenti per il triennio successivo.
      4. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali individuano altresì le azioni e gli obiettivi per lo sviluppo e la promozione dello spettacolo dal vivo che sono perseguiti nel corso del triennio mediante i finanziamenti previsti dall'articolo 9, comma 4, nonché i criteri e le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti da parte dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, anche mediante l'individuazione di indicatori di prestazione di carattere qualitativo e quantitativo.
      5. Il Piano nazionale triennale e i piani regionali triennali individuano le azioni e gli obiettivi per lo sviluppo delle infrastrutture nel settore dello spettacolo dal vivo.